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Ecobonus 2021, detrazione del 110%, 65% e 50%: spese ammesse, limiti e requisiti

Ecobonus 2021, guida alla detrazione del 110%, 65% e 50%: tra spese ammesse, limiti e requisiti, ecco le regole per accedere agli incentivi per la riqualificazione energetica.

 
 Ecobonus 2021, detrazione del 110%, 65% e 50%: spese ammesse, limiti e requisiti
 

Ecobonus 2021, detrazione “tripartita”: dal 110% previsto per il superbonus, fino alle aliquote ordinarie del 65% e 50%, facciamo il punto sulle regole relative all’agevolazione per i lavori di risparmio energetico.

La Legge di Bilancio 2021 ha disposto la proroga dell’ecobonus 2021, accanto a quella del superbonus. L’anno passato ha introdotto importanti novità sulla detrazione per il risparmio energetico, e tra queste vi è il decreto MISE sui requisiti tecnici dei lavori detraibili.

Quali sono i limiti e le spese ammesse in detrazione fiscale?

Partendo dall’elenco dei lavori rientranti nell’ecobonus del 110%, 65% e 50%, di seguito tutte le istruzioni per beneficiare del bonus fiscale, anche mediante cessione del credito o sconto in fattura.

 

Ecobonus 2021: cos’è e come funziona

L’ecobonus è la detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Ad introdurre gli incentivi riconosciuti per gli interventi di efficienza energetica è stato il decreto-legge del 04/06/2013 n. 63.

Le regole relative ai limiti di spesa, ai lavori ammessi in detrazione fiscale e agli adempimenti richiesti sono contenute all’articolo 14 del DL n. 63/2013, più volte modificato nel corso degli anni e ad ultimo dalla Legge di Bilancio 2021.

L’ecobonus è una detrazione fiscale Irpef ed Ires, concessa per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Le spese ammesse sono numerose, e proprio su tale aspetto ci soffermeremo di seguito, specificando quali rientrano nel superbonus del 110%, e quali sono invece ammesse in detrazione fiscale con le aliquote ordinarie del 65% e del 50% per specifiche tipologie di lavori.

Ecobonus 2021, detrazione fiscale fino al 110%: elenco spese ammesse, limiti e beneficiari

Tra le importanti novità che hanno caratterizzato l’ecobonus, c’è indubbiamente la detrazione fiscale del 110% introdotta dal decreto Rilancio, ed oggetto di modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2021.

L’ecobonus sale al 110% per il seguente elenco di spese ammesse ed entro specifici limiti di spesa:

Elenco lavori ammessi ecobonus 110%Limiti di spesa
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8’ immobiliari;
15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 immobiliari
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari30.000 euro

Quelli riportati nella tabella di cui sopra sono i lavori trainanti. Accedono all’ecobonus del 110% anche i lavori “trainati”, ovvero specifiche tipologie di spese eseguite congiuntamente a quelle di cui sopra o a lavori ammessi al sismabonus del 110%.

Tra queste rientrano tutte le spese ammesse all’ecobonus ordinario del 65% e del 50%. L’articolo 119 del decreto Rilancio include poi le seguenti tipologie di spese:

  • impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa di 48.000 euro, 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto. Rientrano anche i sistemi di accumulo integrati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. In questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;
  • se abbinata ai lavori trainanti, la detrazione del 110% si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, entro il limite di spesa di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

Per accedere all’ecobonus del 110% è necessario effettuare specifici adempimenti:

  • APE ante e post lavori, rilasciato da un tecnico abilitato, per attestare di aver effettuato un passaggio ad almeno 2 classi energetiche superiori a quelle iniziali (o della classe energetica più alta);
  • rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese, da attestare mediante asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

A questi, si aggiungono gli adempimenti ordinari relativi all’ecobonus 2021, tra cui l’invio della comunicazione ENEA.

Ecobonus 2021, detrazione fiscale 65%: elenco spese ammesse e limiti di importo

All’ecobonus 2021 del 110% si affiancano le detrazioni fiscali ordinarie: i lavori di riqualificazione energetica restano agevolati al 65% ed al 50% se non eseguiti congiuntamente a quelli trainanti elencati in precedenza.

Riportiamo quindi l’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 65% ed i relativi limiti di spesa per la detrazione, basandoci sul decreto requisiti tecnici del MISE:

Elenco lavori ecobonus 2021DefinizioneDetrazione massimaAliquota Detrazione
Riqualificazione globaleRiqualificazione energetica globale100.000 euro65%
Involucro edilizioCoibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)60.000 euro65%
Collettori solariInstallazione di collettori solari termici100.000 euro65%
 interventi di di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti30.000 euro65%
 caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio30.000 euro65%
 sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione30.000 euro65%
 sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza30.000 euro65%
 microcogeneratori100.000 euro65%
 sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore30.000 euro65%
 sistemi di building automation15.000 euro65%

Ecobonus 2021, detrazione fiscale 50%: elenco spese ammesse e limiti di importo

A partire dal 1° gennaio 2018, l’ecobonus è stato ridotto al 50% per specifiche tipologie di spese.

Ecco quindi l’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 50% per il 2021 ed i relativi limiti massimi di importo:

Elenco lavori ecobonus 2021DefinizioneDetrazione massimaAliquota Detrazione
Involucro ediliziosostituzione di finestre comprensive di infissi60.000 euro50%
 installazione di schermature solari60.000 euro50%
Impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitariaCaldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90%30.000 euro50%
 installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili30.000 euro50%

Ecobonus 2021: detrazione fiscale fino all’85% per i condomini

Per i condomini, in relazione ai lavori effettuati fino al 31 dicembre 2021, l’ecobonus arriva fino all’85%.

Ecobonus condomini 2021DefinizioneSpesa massimaAliquota Detrazione
Involucro ediliziointerventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente40.000 euro70%
 stessi interventi di cui sopra che portano al conseguimento di risparmi energetici di cui alle tabelle 3 e 4, allegato I, decreto 26/06/201540.000 euro75%
 stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di una classe136.000 euro80%
 stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di due classi136.000 euro85%

Ecobonus 2021, soggetti beneficiari

L’ecobonus 2021 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico

Potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.

Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.

Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

Ecobonus 2021: pagamento spese con bonifico parlante

Le spese detraibili con l’ecobonus dovranno essere pagate:

  • per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Ecobonus 2021: cessione del credito e sconto in fattura

In alternativa all’uso diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per i lavori ammessi all’ecobonus del 110%, 65% e 50%, anche per il 2021 si potrà optare:

  • per lo sconto in fattura, cioè un contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le istruzioni operative per capire come fare per esercitare l’opzione della cessione del credito sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento pubblicato in data 8 agosto 2020, aggiornato dal successivo provvedimento del 12 ottobre.

La comunicazione di cessione del credito per i bonus casa ordinari ed in riferimento agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, deve essere inviata dal beneficiario della detrazione o da un intermediario.

Diverse le regole per la cessione dell’ecobonus 110%. In tal caso, a trasmettere il modulo telematico è esclusivamente il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità.

Per i lavori sulle parti comuni del condominio rientranti nei bonus ordinari, ad inviare la comunicazione sarà l’amministratore, direttamente o tramite un intermediario. Nel caso di condominio senza amministratore, l’invio dovrà essere effettuato da uno dei condòmini appositamente incaricato.

Nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio ammessi al superbonus del 110%, la comunicazione può essere inviata:

  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario.

Prima di comunicare di voler cedere il credito d’imposta spettante, il contribuente o il condominio che intende accedere all’ecobonus del 110% dovrà inviare l’asseverazione all’ENEA.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, per i lavori di isolamento termico degli edifici, per la sostituzione della caldaia in condominio così come in edifici unifamiliari, così come per gli ulteriori lavori “trainati” di riqualificazione energetica ammessi al superbonus del 110% (commi 1, 2 e 3 articolo 119 del decreto Rilancio), la comunicazione per la cessione del credito dovrà essere preceduta dalla trasmissione dell’asseverazione sul rispetto dei requisiti e della congruità delle spese inviata dal tecnico abilitato.

Si potrà comunicare di voler cedere il credito d’imposta dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazioni. La scadenza per l’invio del modulo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

Comunicazione ENEA Ecobonus 2021

Come abbiamo avuto modo di vedere, la comunicazione ENEA diventa quantomai centrale per la fruizione dell’ecobonus. Si ricorda che questa è obbligatoria non solo per l’ecobonus del 110%, ma anche per la detrazione del 50% o 65%.

La comunicazione ENEA delle spese effettuate deve essere inviata entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus 2021 bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati:

  • dati anagrafici del beneficiario;
  • informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
  • tipologia di intervento.

In sede di compilazione, si consiglia di consultare le istruzioni contenute nel vademecum per l’Ecobonus pubblicato da ENEA, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso in detrazione fiscale.

Bonus affitto proprietari 2021, come funziona il contributo a fondo perduto fino a 1.200 euro
 
Bonus affitto proprietari 2021, come funziona il contributo a fondo perduto fino a 1.200 euro

Bonus affitto per i proprietari fino ad un massimo di 1.200 euro: è stata la Legge di Bilancio 2021 ad introdurre il contributo a fondo perduto del 50%, riconosciuto in caso di riduzione del canone di locazione. A dare il via alla domanda sarà un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus affitto per i proprietari, come funziona il contributo a fondo perduto previsto dalla Legge di Bilancio 2021?

È pari ad un massimo di 1.200 euro il rimborso riconosciuto ai proprietari di immobili in affitto, spettante nel caso di riduzione del canone di locazione.

L’importo del bonus spettante è pari al 50% della riduzione accordata, salvo rimodulazione in caso di superamento del tetto di spesa previsto dalla Legge di Bilancio 2021, pari a 50 milioni di euro.

La misura, parte del pacchetto di interventi di supporto ai contribuenti a fronte dell’emergenza economica causata dal Covid-19, necessita di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’avvio operativo.

In attesa di novità, facciamo il punto dei requisiti per definire quali sono i proprietari di immobili in locazione beneficiari del nuovo bonus affitto 2021.

Bonus affitto proprietari 2021, come funziona il contributo a fondo perduto fino a 1.200 euro

È stata la Legge di Bilancio 2021, all’articolo 1 comma 381, ad introdurre il bonus affitto per i proprietari. Si tratta di un nuovo contributo a fondo perduto, spettante nella misura del 50% della riduzione del canone d’affitto, ed entro il limite di 1.200 euro.

A definire nel dettaglio come funziona la misura sarà un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, atteso entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

La Manovra delinea intanto i requisiti generali per potervi accedere. I destinatari del contributo a fondo perduto sono i proprietari di immobili ad uso abitativo dati in locazione, nel rispetto dei seguenti requisiti:

Bonus affitto proprietari 2021, fondo perduto del 50% fino a 1.200 euro: domanda all’Agenzia delle Entrate

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, ovvero entro il mese di marzo, l’Agenzia delle Entrate è chiamata ad emanare il provvedimento contenente le regole tecniche per la presentazione della domanda.

Ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Tra gli aspetti da definire, ci sono anche le regole per l’eventuale riparametrazione del bonus riconosciuto, determinato sulla base delle domande presentate e nel rispetto del limite di spesa previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

Se è vero che il bonus spettante è pari al 50% della riduzione del canone accordato, ed entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore, il comma 383, articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che:

“Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi 381 e 382 e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 382.”

Sostanzialmente, sarà il totale delle istanze presentate e dei bonus richiesti a determinare l’importo effettivamente spettante. Il limite di spesa previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è pari a 50 milioni di euro per il 2021.

Superbonus 110%: il professionista può apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito
 
Superbonus 110%: il professionista può apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito

Superbonus 110%, il professionista abilitato può apporre il visto di conformità necessario per la fruizione indiretta dell’agevolazione attraverso la cessione del credito di imposta, pur essendo egli stesso il beneficiario dell’agevolazione. La conferma arriva dalla risposta all’interpello numero 61 del 28 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%, il professionista può autonomamente apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito di imposta, nel caso in cui intenda beneficiare dell’agevolazione del decreto Rilancio in modo indiretto.

Lo conferma la risposta all’interpello numero 61 del 28 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento chiarificatore conferma la soluzione proposta dall’istante facendo riferimento ad un precedente documento che fornisce chiarimenti sulla compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’Irap e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione.

In linea con la prassi consolidata anche per il superbonus 110% il professionista può autonomamente apporre il visto di conformità, necessario per esercitare l’opzione della cessione del credito di imposta.

Superbonus 110%: il professionista può apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito

Anche la risposta all’interpello numero 61 del 28 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate si esprime su un aspetto specifico del superbonus 110%, l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.

Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 61 del 28 gennaio 2021
Superbonus – professionista abilitato e visto di conformità – Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020).

Nel documento di prassi, che si somma a tutti gli altri pubblicati dall’Amministrazione finanziaria sullo stesso tema, si approfondisce il visto di conformità necessario per esercitare l’opzione della cessione del credito.

Anche in questo caso lo spunto per il chiarimento è il quesito posto dall’istante: un professionista abilitato può apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito?

L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità e la soluzione proposta dall’istante stesso.

Dal momento che il soggetto è un consulente del lavoro abilitato a rilasciare i visti di conformità di cui all’articolo 35 del Dlgs n. 241/1997, può provvedere anche a quello relativo alla cessione del suo credito.

Per dare ragione del parere espresso, l’Agenzia delle Entrate richiama:

Il primo richiamo normativo stabilisce quali sono i soggetti tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti, nell’ambito dei controlli finalizzati al rilascio del visto di conformità.

La risoluzione 82, invece, chiarisce che:

“i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circolare n. 54/E del 2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.”

L’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede l’applicazione di tale disciplina anche alle opzioni di fruizione indiretta del superbonus 110%, regolate dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

In linea con la prassi consolidata prassi in materia di visto di conformità, relativamente agli adempimenti previsti dal comma 11 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il professionista può apporre il visto di conformità per la cessione del proprio credito.

Superbonus 110%: i chiarimenti sull’agevolazione

I chiarimenti sull’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio sono molti, così come le novità sul tema.

Molte sono arrivate con la Legge di Bilancio 2021 che ha esteso la durata temporale del superbonus 110%: sono comprese le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022.

Per gli IACP, Istituti Autonomi Case Popolari, il termine di riferimento per la detrazione delle spese è il 31 dicembre 2022: prorogabile fino al 30 giugno 2023, se sono stati completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022.

La nuova scadenza di riferimento per condomini è il 31 dicembre 2022, anche in questo caso se sono stati completati almeno il 60% dei lavori si sposta al 30 giugno 2022.

Una novità sulle opzioni di fruizione in maniera indiretta dell’agevolazione, previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, riguarda le spese relative agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Tali lavori, inclusi nell’agevolazione dalla Legge di Bilancio 2021, sono di fatto esclusi dalla fruizione indiretta poiché non è stata prevista una parallela modifica dell’articolo 121 del DL Rilancio.

Oltre che da numerose risposte all’interpello dell’Agenzia delle Entrate sul tema, informazioni utili sull’agevolazione sono reperibili sul portale dedicato, lanciato nei giorni scorsi dal governo.

Tale sito si muove nell’ottica di avere un unico riferimento informativo per chiarire requisiti, iter da seguire e lavori ammessi.

Tra i chiarimenti più recenti c’è anche quello sui non residenti all’estero, titolari di un reddito fondiario.

fonte informazionefiscale.it