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invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati in
quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali
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e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del
Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14
del decreto legge n. 63/2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi
energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Installazione di impianti solari fotovoltaici
Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
per l’installazione di:
• impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993
• sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale
o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:
• installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti
di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus
• cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del SUPERBONUS 110% - luglio 2020
decreto legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non
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condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche) . Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9
dell’articolo 42-bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla
valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non
superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di
potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
ATTENZIONE
Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è
ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento
di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui
all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del Dpr n. 380/2001.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione (di cui all’articolo 11, comma 4,
del decreto legislativo n. 28/2011) e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui
9 Decreto legislativo n. 42/2004
10 Ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020
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