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all'articolo 25-bis del decreto legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 116/2014.
In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che
aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto legge n. 162/2019, il
Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20
kW.
Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la
detrazione ordinaria prevista dal Tuir , nel limite massimo di spesa complessivo di
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96.000 euro riferito all’intero impianto.
ATTENZIONE
Non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale l’esercizio, da parte di
comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini,
di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del
SUPERBONUS 110% - luglio 2020 Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
decreto legge n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020.
Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è
eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache
o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al
Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013,
calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, è elevata al 110%.
11 Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir
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