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6. REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS


            Ai  fini  dell'accesso  al  Superbonus,  gli  interventi  di  isolamento  termico  delle  superfici
            opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

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            •   rispettare  i  requisiti  previsti  da  un  apposito  decreto   da  emanarsi  ad  opera  del
                Ministero  dello  sviluppo  economico.  Nelle  more  dell’adozione  del  decreto
                richiamato, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008
                (cfr. comma 3-ter articolo 14 del decreto legge n. 63/2013)

            •   assicurare,  nel  loro  complesso  -  anche  congiuntamente  agli  interventi  di
                efficientamento  energetico,  all'installazione  di  impianti  solari  fotovoltaici  ed,
                eventualmente,  dei  sistemi  di  accumulo  -  il  miglioramento  di  almeno  due  classi
                energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site
                all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di
                uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se non possibile in quanto l’edificio o
                l’unità  familiare  è  già  nella  penultima  (terzultima)  classe,  il  conseguimento  della
                classe energetica più alta.

            Il  miglioramento  energetico  è  dimostrato  dall’attestato  di  prestazione  energetica
            (A.P.E.) ,  ante  e  post-intervento,  rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella  forma  della
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            dichiarazione asseverata.                                                                 SUPERBONUS 110% - luglio 2020
            Nel  rispetto  dei  requisiti  previsti,  il  Superbonus  spetta  nei  limiti  stabiliti  per  gli
            interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti
            di  climatizzazione  invernale  esistenti  e  per  gli  altri  interventi  di  efficientamento
            energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente
            ad almeno uno dei precedenti interventi, realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli
            edifici  familiari  nonché  sulle  unità  immobiliari  funzionalmente  indipendenti  site
            all’interno di edifici plurifamiliari, anche se eseguiti mediante interventi di demolizione
            e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001.























            12  Di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013
            13  Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192/2005

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