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7. ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI


            Ai  sensi  dell’articolo  121  del  decreto  Rilancio,  i  soggetti  che  sostengono,  negli  anni
            2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo successivo possono optare,
            in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

             a) per  un  contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo  dovuto,  di  importo
               massimo  non  superiore  al  corrispettivo  stesso,  anticipato  dal  fornitore  di  beni  e
               servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato
               sotto  forma  di  credito  d'imposta  di  importo  pari  alla  detrazione  spettante,  con
               facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
               credito e gli altri intermediari finanziari
             b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad
               altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di
               successive cessioni.

            L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori
    SUPERBONUS 110% - luglio 2020   due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve
            che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di

            riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
            I  crediti  d'imposta,  che  non  sono  oggetto  di  ulteriore  cessione,  sono  utilizzati  in
            compensazione  attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa
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            ripartizione  in  quote  annuali  con  la  quale  sarebbe  stata  utilizzata  la  detrazione.  La
            quota  di  credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  può  essere  fruita  negli  anni
            successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

            Non si applica il limite generale di compensabilità previsto  per i crediti di imposta e
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            contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il
            limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della
            dichiarazione dei redditi .
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            Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di
            debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro .
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            La cessione può essere disposta in favore:

            •   dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
            •   di  altri  soggetti  (persone  fisiche,  anche  esercenti  attività  di  lavoro  autonomo  o
                d’impresa, società ed enti)
            •   di istituti di credito e intermediari finanziari.






            14  Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997
            15 Previsto dall’articolo 34, della legge n. 388/2000
            16 Previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010
            17 Previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007

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