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7. ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni
2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo successivo possono optare,
in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo
massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e
servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato
sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con
facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari
b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di
successive cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori
SUPERBONUS 110% - luglio 2020 due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve
che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di
riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in
compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa
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ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni
successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e
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contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il
limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi .
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Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di
debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro .
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La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
14 Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997
15 Previsto dall’articolo 34, della legge n. 388/2000
16 Previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010
17 Previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007
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