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Alcune domande

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la tua domanda è una domanda "calda". Sono molti, in Italia, i proprietari di case a schiera che si stanno chiedendo la stessa cosa e cioè se la loro è considerabile una casa singola oppure se si tratta di "condominio orizzontale".
In attesa che venga fatta chiarezza dall'Agenzia delle Entrate (al momento in cui scriviamo è stato presentato un emendamento di correzione della norma proprio su questo argomento) la risposta che mi sento di darti è che il tuo è un caso di "condominio". Infatti perché la tua casa possa dirsi "indipendente" dovrebbe non solo avere un accesso autonomo alla strada pubblica ma anche che sia dotata di impiantistica autonoma.
Purtroppo, quindi, devo dirti che una lettura rigorosa della norma classifica la tua abitazione come parte di un condominio orizzontale. Ma siamo fiduciosi in un intervento chiarificatore che modifichi questa classificazione.
mi spiace ma se le villette hanno un vialetto di accesso in comune non possono essere considerate "case singole" o, come dice la legge, "funzionalmente indipendenti".
Le risposte dell'agenzia delle Entrate dicono che per poter essere considerate autonome le abitazioni devono avere un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone di ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva".
Nel tuo caso, quindi, valgono le regole del condominio per l'accesso al 110%.
va premesso che per avere la certezza del salto delle due classi energetiche è necessario rivolgersi ad uno studio tecnico che, dopo opportuno sopralluogo, produce un APE pre intervento ed una analisi termica con le simulazioni del caso.
In ogni caso con il solo intervento che descrive è impossibile fare il salto delle due classi energetiche.
e l'abitazione è una singola unità immobiliare e se il locatario è una persona fisica che effettua i lavori sull'immobile detenuto in locazione con l'assenso del proprietario (nel tuo caso della società), la risposta è positiva, cioè le spese che sosterrai potranno consentirti di ottenere il superbonus 110%.
Nella circolare dell'agenzia delle entrate 24/2020 al paragrafo 1.2 è scritto che i soggetti beneficiari del superbonus possono "detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario." Attenzione: la circolare specifica che il contratto deve essere regolarmente registrato

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