Il Decreto rilancio è ora legge, e porta le detrazioni fiscali per l’Ecobonus al 110%, ma SOLO in casi specifici. La norma non ha precedenti e ha la finalità di rilanciare fortemente l’economia, stimolando la realizzazione di lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni, con interventi a costo zero per i cittadini.
Quali sono gli interventi incentivati al 110%? Sono quelli relativi all’isolamento termico degli edifici o alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, nei condomini e negli edifici unifamiliari. Nello specifico sono 3 macro-interventi, senza i quali il resto dei lavori più “leggeri” non godranno del Superbonus al 110%.
In pratica, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici o colonnine elettriche, si avrà la nuova aliquota del 110% solo a condizione che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad almeno uno dei 3 macro-interventi. Ma vediamo tutto in dettaglio.
Ecobonus 110%, come ottenerlo per il fotovoltaico
Dunque vale la detrazione del 110%, ma solo se l’impianto è realizzato congiuntamente agli interventi accennati sopra, cioè lavori per il cappotto termico dell’edificio o sostituzione della caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione o a pompa di calore. >> Per maggiori dettagli leggi: Superbonus 110%, i 3 macro-interventi agevolati.
Senza cappotto o caldaia nuova, neanche questi interventi vanno al 110% ma restano al loro sconto tradizionale (65% per l’Ecobonus, 90% per le facciate, ecc.).
** ECOBONUS 110% **
I 6 lavori subito scontabili
Cessione del credito o sconto in fattura?
In realtà a questi si affianca un altro tipo di intervento ha accesso, da solo, allo sconto del 110% ed è quello del Sismabonus, quindi la messa in sicurezza sismica. Quali lavori lo permettono? Ad esempio interventi locali che migliorano le connessioni di pareti e solai. Resta alle vecchie aliquote dal 50% all’85% la detrazione per le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica e sale al 90% quella per polizze catastrofali in zone sismiche 1, 2 o 3.
CALDAIA a condensazione VS POMPA di calore
Quale conviene?
Fotovoltaico, gli interventi per il Superbonus 110%
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il superbonus al 110 per cento è riconosciuto su una spesa massima di 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo. Il superbonus spetta a patto che venga ceduta al GSE l’energia non auto-consumata in sito.
Autoconsumo in sito
Con il nuovo testo è stato precisato l’ambito dell’autoconsumo in sito, adeguandolo all’articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II). La Direttiva ha previsto la possibilità di realizzare configurazioni di autoconsumo composte da una pluralità di utenti che, sfruttando la rete elettrica di distribuzione, “condividono”, ovvero auto-consumano istantaneamente, l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili.
Si tratta di una disposizione recepita con l’articolo 42-bis del dl 162/2019, che ha reso possibile auto-consumare istantaneamente attraverso la condivisione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Richiamata anche la possibilità tecnica di autoconsumo tramite condivisione, al fine di non incorrere nel paradosso di favorire l’autoconsumo singolo e non quello operato collettivamente, ad esempio, da tutti i condomini, cui corrisponde ovviamente un maggior beneficio in termini di bilanciamento ed equilibrio del sistema elettrico.
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>> Per approfondimenti con casi studio, scarica la guida dal link seguente:
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No alla cumulabilità con altre detrazioni
La detrazione maggiorata, inoltre, non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.
Inoltre il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale in caso di interventi effettuati su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia quali in particolare demolizione e ricostruzione, in caso di nuova costruzione o di interventi di ristrutturazione urbanistica.
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Colonnine di ricarica
Detrazione maggiorata anche per l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici che godono del superbonus. Le spese sono quelle relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro.