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1. INTRODUZIONE
Il decreto Rilancio , nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al
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lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi
in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di
installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese,
si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle
spese spettanti per gli interventi di:
• recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli di
riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo
SUPERBONUS 110% - luglio 2020 • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del
16 del decreto legge n. 63/2013
decreto legge n. 63/2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute
detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco
per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si
consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo,
ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle
zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione
energetica e alla riduzione del rischio sismico.
Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di
optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato
sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in
alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd.
Superbonus ma anche quelli:
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• di recupero del patrimonio edilizio
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• di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate)
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• per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici .
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Il decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020
2 Trattasi degli interventi indicati nelle lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del Tuir
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Previsti dall'articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019
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Previsti dall'articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013
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