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Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano
eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio
sismico, precedentemente elencati:
• l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici
indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993
• l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici agevolati.
Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali
appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Cumulabilità con altre agevolazioni
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le
agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione
energetica.
Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:
• interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati
congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione
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attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla
tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali (cfr. Tabella n. 1) SUPERBONUS 110% - luglio 2020
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al
Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio
energetico (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir), nonché
dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente
collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la
detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote
annuali
• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse
da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi
alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, pari al 50%
delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari
importo.
Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà
avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando
gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie
agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun
limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai
diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione
a ciascuna detrazione.
7 In base all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013
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