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3. CHI PUÒ USUFRUIRNE
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
• i condomìni
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
• gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società
che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house
providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili,
di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale
pubblica.
Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio
2022 al 30 giugno 2022
SUPERBONUS 110% - luglio 2020 • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi
•
realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti
dall’articolo 7 della legge n. 383/2000
le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai
•
sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto
dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del
proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto
di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del
consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del
possessore o detentore dell’immobile.
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di
partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti
comuni.
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