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2. L’AGEVOLAZIONE
In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si
eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici
esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute
per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici
plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate
sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
SUPERBONUS 110% - luglio 2020 • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di
interventi (cd. “trainanti”) di:
interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o
dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
•
centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua
calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento,
e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno
• interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd.
“trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli
interventi trainanti precedentemente elencati:
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• di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti
dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1)
• l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.
6 Previsti dall'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013
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