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4. LA MISURA DELLA DETRAZIONE
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in
5 quote annuali di pari importo.
Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site
all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno
o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle
persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale
limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in
linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare
riferimento:
• alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli
esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
• alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei
pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di
competenza). SUPERBONUS 110% - luglio 2020
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il
limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta
lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei
periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.
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