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EDIFICI UNIFAMILIARI E UNITÀ IMMOBILIARI IN EDIFICI PLURIFAMILIARI
21. Se si intende ristrutturare un edificio unifamiliare attualmente privo di sistema di
riscaldamento (si pensi ad esempio a case rurali), si può beneficiare dell’ecobonus
per la realizzazione del nuovo impianto?
No, il comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio richiama l’articolo 14 del decreto
legge n. 63/2013 che agevola gli interventi di coibentazione delle strutture che
delimitano il volume riscaldato confinanti con l’esterno, vani freddi e terreno e la
sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
22. Per beneficiare del Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica, quali
adempimenti devono essere rispettati?
Occorre il rilascio dell’asseverazione da parte il tecnico abilitato, che certifichi che
l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il SUPERBONUS 110% - luglio 2020
beneficiario dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno
diritto alla detrazione fiscale. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti,
ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza
fiscale dei CAF.
23. Ci sono limiti al numero di unità immobiliari in un condominio sulle quali posso
effettuare gli interventi di efficientamento energetico?
Si, per interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi e sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in
condominio, è possibile accedere al Superbonus al massimo per due unità. Si ricorda
tuttavia che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi
realizzati sulle unità immobiliari all’interno del condominio solo se tali interventi sono
effettuati congiuntamente agli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio
che danno diritto al Superbonus. Per tali ultimi interventi, tuttavia, il condomino avrà
diritto a fruire del Superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal condominio
indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del
condominio.
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