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immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente
                      indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi


                   b.  intervento  sulle  parti  comuni  dell’edificio  per  la  sostituzione  degli  impianti  di
                      climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di:

                      ▪ caldaie  a  condensazione  ad  acqua  con  efficienza  energetica  stagionale  del
                        riscaldamento  d’ambiente  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal
                        regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013  della  Commissione  del  18  febbraio
                        2013 (ηs ≥ 90%)
                      ▪ pompe  di  calore  e  sistemi  ibridi  assemblati  in  fabbrica  anche  con  sonde
                        geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici
                        e relativi sistemi di accumulo

                      ▪ impianti di microcogenerazione
                      ▪ collettori solari per la produzione di acqua calda
                        destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di
                        pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.
    SUPERBONUS 110% - luglio 2020   sostituzione  degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  esistenti  con  impianti
                   c.  inoltre,  sempre  per  gli  interventi  sulle  parti  comuni  dell’edificio  per  la

                      centralizzati,  ed  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non  interessati  dalle
                      procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
                      del  28  maggio  2015  per  l’inottemperanza  dell’Italia  agli  obblighi  previsti  dalla
                      direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento
                      efficiente.

                   d.  per  gli  edifici  unifamiliari  o  per  unità  immobiliari  situate  all’interno  di  edifici
                      plurifamiliari  purché  siano  funzionalmente  indipendente  e  dispongano  di  uno  o
                      più accessi autonomi, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione
                      invernale esistenti con impianti dotati di:

                      ▪ caldaie  a  condensazione  ad  acqua  con  efficienza  energetica  stagionale  del
                        riscaldamento  d’ambiente  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal
                        regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013  della  Commissione  del  18  febbraio
                        2013 (ηs ≥ 90%)
                      ▪ pompe  di  calore  e  sistemi  ibridi  assemblati  in  fabbrica  anche  con  sonde
                        geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici
                        e relativi sistemi di accumulo
                      ▪ impianti di microcogenerazione
                      ▪ collettori solari per la produzione di acqua calda
                        destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di
                        pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.

                   e.  inoltre, sempre per gli interventi sugli edifici unifamiliari  o su unità immobiliari
                      situate  all’interno  di  edifici  plurifamiliari  purché  siano  funzionalmente
                      indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, ed esclusivamente per
                      le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di

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