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infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE,
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti potrà essere
effettuata con impianti di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i
valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del
10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza
dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare
l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri
interventi previsti dall’ecobonus (es. infissi, schermature solari, sistemi di building
automation), o si proceda all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di
accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si potrà godere di una
detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali
interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali
sopracitati. Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il
miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta.
Inoltre, si potranno effettuare tutti gli interventi compresi nel cosiddetto sisma
bonus, ossia tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in
termini di minore rischio sismico. Si godrà poi della detrazione al 110% anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se SUPERBONUS 110% - luglio 2020
effettuata congiuntamente ad un intervento antisismico sull’edificio. Inoltre, il
beneficiario che ha effettuato interventi antisismici riceverà la detrazione al 110%
anche sulle spese relative all’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e di
sistemi di accumulo.
4. È sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la
detrazione o il credito d’imposta al 110%?
Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, o gli
interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In
tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di
riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la
condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi
energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più
alta.
5. Ci sono ulteriori vincoli da rispettare per ottenere il Superbonus per gli interventi di
efficientamento energetico?
Sì, fermo restando la necessità di eseguire almeno uno degli interventi trainanti, è
necessario conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio
(condominio o unifamiliare) o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno. Il miglioramento di almeno due classi energetiche
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