Page 30 - Guida_Superbonus110__
P. 30

infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015
                      per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE,
                      la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti potrà essere
                      effettuata  con  impianti  di caldaie  a  biomassa  aventi  prestazioni emissive  con i
                      valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, esclusivamente per i comuni
                      montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del
                      10  luglio  2014  o  n.  2015/2043  del  28  maggio  2015  per  l’inottemperanza
                      dell’Italia  agli  obblighi  previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE,  si  potrà  effettuare
                      l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

                 Qualora  si  effettuino,  o  sulle  parti  comuni  o  sulle  singole  unità  abitative,  altri
                 interventi  previsti  dall’ecobonus  (es.  infissi,  schermature  solari,  sistemi  di  building
                 automation),  o  si  proceda  all’installazione  di  impianti  fotovoltaici,  di  sistemi  di
                 accumulo  o  di  colonnine  per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici,  si  potrà  godere  di  una
                 detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali
                 interventi  siano  eseguiti  congiuntamente  ad  almeno  uno  degli  interventi  strutturali
                 sopracitati.  Gli  interventi  eseguiti  devono  comportare  nel  loro  complesso  il
                 miglioramento  di  almeno  due  classi  energetiche  oppure,  ove  non  possibile,  il
                 conseguimento della classe energetica più alta.

                 Inoltre,  si  potranno  effettuare  tutti  gli  interventi  compresi  nel  cosiddetto  sisma
                 bonus, ossia tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in
                 termini di minore rischio sismico. Si godrà poi della detrazione al 110% anche per la
                 realizzazione  di  sistemi  di  monitoraggio  strutturale  continuo  a  fini  antisismici,  se   SUPERBONUS 110% - luglio 2020
                 effettuata  congiuntamente  ad  un  intervento  antisismico  sull’edificio.  Inoltre,  il
                 beneficiario  che  ha  effettuato  interventi  antisismici  riceverà  la  detrazione  al  110%
                 anche  sulle  spese  relative  all’eventuale  installazione  di  impianti  fotovoltaici  e  di
                 sistemi di accumulo.


              4.  È  sempre  obbligatorio  effettuare  uno  degli  interventi  trainanti  per  ottenere  la
                 detrazione o il credito d’imposta al 110%?

                 Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal
                 codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, o gli
                 interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In
                 tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di
                 riqualificazione   energetica,   previsti   dall’ecobonus,   anche   se  non   eseguiti
                 congiuntamente  ad  almeno  uno  degli  interventi  trainanti,  ferma  restando  la
                 condizione  che  tali  interventi  portino  a  un  miglioramento  minimo  di  2  classi
                 energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più
                 alta.


              5.  Ci sono ulteriori vincoli da rispettare per ottenere il Superbonus per gli interventi di
                 efficientamento energetico?
                 Sì,  fermo  restando  la necessità  di  eseguire  almeno  uno  degli  interventi  trainanti, è
                 necessario conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio
                 (condominio  o  unifamiliare)  o  delle  unità  immobiliari  situate  all’interno  di  edifici
                 plurifamiliari  le  quali  siano  funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  più
                 accessi  autonomi  dall’esterno.  Il  miglioramento  di  almeno  due  classi  energetiche

                                                     29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35