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Tabella n. 3

                                           EDIFICI CONDOMINIALI:
                         LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI ANTISISMICI
                           E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (in vigore dal 2018)
                                               80%, se i lavori determinano il passaggio
                  PERCENTUALI                       a una classe di rischio inferiore
                   di detrazione              85%, se a seguito degli interventi effettuati
                                                 si passa a due classi di rischio inferiori
                IMPORTO MASSIMO
                 su cui calcolare la            136.000 euro moltiplicato per il numero
                    detrazione                     delle unità immobiliari dell'edificio
                  RIPARTIZIONE
                 della detrazione                         10 quote annuali
                                     •  gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali
                                       che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2
                 LE CONDIZIONI         e 3
                                     •  i  lavori  devono  essere  finalizzati  congiuntamente  alla
                                       riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
              ATTENZIONE:  queste  detrazioni  possono  essere  richieste  in  alternativa  a  quelle  già
              previste  per  gli  interventi  antisismici  e  per  la  riqualificazione  energetica  degli  edifici
              condominiali                                                                            SUPERBONUS 110% - luglio 2020








































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