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Tabella n. 3
EDIFICI CONDOMINIALI:
LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI ANTISISMICI
E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (in vigore dal 2018)
80%, se i lavori determinano il passaggio
PERCENTUALI a una classe di rischio inferiore
di detrazione 85%, se a seguito degli interventi effettuati
si passa a due classi di rischio inferiori
IMPORTO MASSIMO
su cui calcolare la 136.000 euro moltiplicato per il numero
detrazione delle unità immobiliari dell'edificio
RIPARTIZIONE
della detrazione 10 quote annuali
• gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali
che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2
LE CONDIZIONI e 3
• i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già
previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici
condominiali SUPERBONUS 110% - luglio 2020
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