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9. ADEMPIMENTI
Certificazione necessaria
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini
dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, prevista dall’articolo 121
del decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta.
Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n.
241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni
(dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e
delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del
Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:
• per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un SUPERBONUS 110% - luglio 2020
tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme
ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalità attuative
• per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati
della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo
statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o
Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle
disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei
lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini
dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, per gli interventi di
efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta
asseverazione, e le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a dell’articolo
119 del decreto legge Rilancio). Nelle more dell’adozione del predetto decreto
ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi
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