Page 18 - Guida_Superbonus110__
P. 18

9. ADEMPIMENTI



            Certificazione necessaria


            In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini
            dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, prevista dall’articolo 121
            del decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla
            documentazione  che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno  diritto  alla
            detrazione d'imposta.
            Il  visto  di  conformità  è  rilasciato,  ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  n.
            241/1997,  dai  soggetti  incaricati  della  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni
            (dottori  commercialisti,  ragionieri,  periti  commerciali  e  consulenti  del  lavoro)  e  dai
            responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.
            Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e
            delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

            È  necessario,  inoltre,  richiedere,  sia  ai  fini  dell’utilizzo  diretto  in  dichiarazione  del
            Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:
            •   per  gli  interventi  di  efficientamento  energetico,  l’asseverazione  da  parte  di  un   SUPERBONUS 110% - luglio 2020
                tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme
                ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in
                relazione  agli  interventi  agevolati.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
                economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e
                le relative modalità attuative

            •   per  gli  interventi  antisismici,  l’asseverazione  da  parte  dei  professionisti  incaricati
                della  progettazione  strutturale,  direzione  dei  lavori  delle  strutture  e  collaudo
                statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o
                Collegi  professionali  di  appartenenza,  dell’efficacia  degli  interventi,  in  base  alle
                disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  28
                febbraio  2017,  n.  58.  I  professionisti  incaricati  devono  attestare  anche  la
                corrispondente  congruità  delle  spese  sostenute  in  relazione  agli  interventi
                agevolati.

            L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei
            lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

            Per  gli  interventi  di  miglioramento  energetico  ammessi  al  Superbonus,  ai  fini
            dell’asseverazione  della  congruità  delle  spese  si  fa  riferimento  ai  prezzari  individuati
            dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  con  il  quale,  per  gli  interventi  di
            efficienza  energetica,  sono  stabilite  le  modalità  di  trasmissione  della  suddetta
            asseverazione, e le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a dell’articolo
            119  del  decreto  legge  Rilancio).  Nelle  more  dell’adozione  del  predetto  decreto
            ministeriale,  la  congruità  delle  spese  è  determinata  facendo  riferimento  ai  prezzi

                                                     17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23