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In  tale  situazione  egli  potrà  contemporaneamente  fruire  del  Superbonus  per  le  spese
            sostenute per interventi:
            •   di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari,
                in  città  (se  l’intervento  è  effettuato  congiuntamente  ad  un  intervento  sulle  parti
                comuni),  al  mare  e  in  montagna.  Per  gli  interventi  realizzati  sulla  terza  unità
                immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
            •   di  riqualificazione  energetica  ammessi  dalla  normativa  realizzati  sulle  parti  comuni
                dell’edificio condominiale,
            •   antisismici  realizzati  su  tutte  le  unità  abitative,  purché  esse  siano  situate  nelle  zone
                sismiche 1, 2 e 3.

            Esempio 4

            Sara  abita  in  qualità  di  inquilino  in  una  villetta  a  schiera,  funzionalmente  indipendente  e
            con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati
            dalla norma.
            Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità
            immobiliare,  se  con  tali  interventi  si  raggiungono  i  requisiti  energetici  richiesti  certificati
    SUPERBONUS 110% - luglio 2020   Esempio 5
            dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.



            Federica,  che  abita  in  un edificio  unifamiliare,  vuole  cambiare  la  sua  vecchia  caldaia  con
            una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.
            Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con
            gli  stessi  si  consegua  il  miglioramento  di  due  classi  energetiche,  asseverato  mediante
            l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

            Esempio 6
            Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la
            sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.
            Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’articolo 5 del
            Dpr  n.  412/1993,  dovrà  dotare  l’impianto  centralizzato  di  produzione  di  acqua  calda
            sanitaria  di  un  proprio  generatore  di  calore  differente  da  quello  destinato  alla
            climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che
            l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

            Esempio 7

            Vittorio,  che  vive  in  un’unità  immobiliare  in  un  edificio  sottoposto  ai  vincoli  previsti  dal
            codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del
            Superbonus?
            Vittorio  potrà  fruire  del  Superbonus  per  le  spese  sostenute  per  la  sostituzione  dei
            serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o
            sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la
            sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero,
            se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.



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