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Tipo di intervento                                             spesa massima
             Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14
             del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad
             almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il    limiti di spesa previsti
             miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non    per ciascun intervento
             possibile, il conseguimento della classe energetica più alta




             Tipo di intervento                                                spesa massima
             Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del   limiti di spesa previsti
             decreto legge n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli,   per ciascun intervento
             anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento
             termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di
             climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il
             miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non
             possibile, il conseguimento della classe energetica più alta




             Tipo di intervento                                                spesa massima          SUPERBONUS 110% - luglio 2020
             Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da   limiti di spesa previsti
             1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013). In caso di    per ciascun intervento
             cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione
             e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi
             calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera
             f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90%.




             Tipo di intervento                                            spesa massima

             Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla   48.000 euro e comunque nel
             rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo  limite di spesa di 2.400 euro
             delle spese non superiore a quello dell’impianto solare   per ogni kW di potenza
             fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli     nominale. In caso di interventi
             interventi di isolamento termico delle superfici opache o   di cui all’articolo 3, comma 1,
             di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale   lettere d), e) ed f), del Dpr n.
             esistenti o di riduzione del rischio sismico          380/2001 il limite di spesa è
             precedentemente elencati.                             ridotto a 1.600 euro per ogni
                                                                   kW di potenza nominale








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