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8. I CONTROLLI DELL’AGENZIA
Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, le
attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta
ricevuto.
L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base
a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla
verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
(nei termini di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 e all’articolo 27, commi da 16 a
20, del decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n.
2/2009).
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno
SUPERBONUS 110% - luglio 2020 dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto
diritto alla detrazione d'imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero
che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (di cui all’articolo 20 del Dpr n.
602/1973, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997).
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