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8. I CONTROLLI DELL’AGENZIA


            Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, le
            attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973.

            I  fornitori  e  i  soggetti  cessionari  rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del  credito
            d'imposta  in  modo  irregolare  o  in  misura  maggiore  rispetto  al  credito  d’imposta
            ricevuto.


            L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base
            a  criteri  selettivi  e  tenendo  anche  conto  della  capacità  operativa  degli  uffici,  alla
            verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
            (nei termini di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 e all’articolo 27, commi da 16 a
            20,  del  decreto  legge  n.  185/2008,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  n.
            2/2009).

            Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno
    SUPERBONUS 110% - luglio 2020   dell'importo  corrispondente  alla  detrazione  non  spettante  nei  confronti  del  soggetto
            diritto  alla  detrazione  d'imposta,  l’Agenzia  delle  entrate  provvede  al  recupero

            che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (di cui all’articolo 20 del Dpr n.
            602/1973, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997).










































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