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FAQ


              1.  Come funziona il Superbonus?
                 Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es. cappotto termico e
                 sostituzione  caldaia)  e  di  messa  in  sicurezza  antisismica  degli  edifici  godranno  di
                 un’aliquota  di  detrazione  pari  al  110%  del  costo  degli  interventi  effettuati.  Questa
                 aliquota si applicherà alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
                 Il  beneficiario  potrà  scegliere  se  utilizzare  la  detrazione  spettante  in  cinque  quote
                 annuali di pari importo (questo nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando
                 l’impresa  o  le  imprese  che  eseguiranno  gli  interventi),  se  optare  per  lo  sconto  in
                 fattura applicato dall’impresa o dalle imprese, oppure per la cessione del credito ad
                 altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  con  facoltà  di  successiva  cessione.
                 L’impresa  o  le  imprese,  che  effettueranno  lo  sconto,  acquisiranno  un  credito
                 d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà
                 utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo.


              2.  Chi potrà usufruirne?
                 Potranno beneficiare della detrazione al 110%:
                   a.  i condomìni per interventi sulle parti comuni
                   b.  le  persone  fisiche,  al  di  fuori  dell’esercizio  di  attività  di  impresa,  arti  e
                      professioni, su unità immobiliari                                               SUPERBONUS 110% - luglio 2020
                   c.  gli Istituti autonomi case popolari (Iacp). In questo caso, il limite di tempo per
                      godere  della  detrazione  al  110%  sulle  spese  relative  a  interventi  di
                      riqualificazione energetica è il 30 giugno 2022
                   d.  le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle
                      stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
                   e.  le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato
                      iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266/1991 e le associazioni di
                      promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
                      province autonome di Trento e Bolzano
                   f.   le  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  limitatamente  agli  interventi
                      destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.


              3.  Quali tipi di interventi si potranno effettuare?

                 Per  quanto  riguarda  il  Superbonus  per  gli  interventi  di  efficientamento  energetico
                 sarà  necessario  effettuare  almeno  uno  dei  seguenti  interventi  trainanti  al  fine  di
                 usufruire  della  detrazione  maggiorata  al  110%  ed  eventualmente  dello  sconto  in
                 fattura o della cessione del credito:

                   a.  intervento di isolamento termico delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto
                      cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessino
                      almeno  il  25%  della  superficie  disperdente  lorda  dell’edificio.  L’edificio
                      interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità



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