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• apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro
• sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria
(PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011, pari almeno al 20%
• collettori solari.
Esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è
ammesso al Superbonus anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva
esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con
apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE)
305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI
7129-3, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono SUPERBONUS 110% - luglio 2020
l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
• 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici
con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati
dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi
prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle
individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 7 novembre 2017, n.186.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
30.000 euro, per singola unità immobiliare.
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