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5. INTERVENTI AGEVOLABILI
INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume
riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano
l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all'interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”
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(potenza termica dispersa per m di superficie e per grado Kelvin di differenza di
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temperatura), espressa in W/m K, definiti dal decreto di cui al comma 3-ter
dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Nelle more dell’emanazione del suddetto
SUPERBONUS 110% - luglio 2020 I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui
decreto si applicano i valori delle trasmittanze riportati nel decreto del Ministro dello
sviluppo economico dell’11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010.
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese
pari a:
50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente
•
indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al
riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e
alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
• generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione
del 18 febbraio 2013
• generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
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